I metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell'ordinamento giuridico italiano
I metodi alternativi di composizione dei conflitti, che si pongono tra le possibili risposte ai problemi di accesso alla giustizia legati al numero, ai costi e alla lunghezza delle procedure, si ispirano a un concetto di "giustizia privata"; a differenza di quanto avviene nell'arbitrato propriamente detto, in cui la decisione dell'arbitro mira a sostituirsi a quella dell'organo giurisdizionale, vi è in questi metodi una parte terza neutrale che attraverso particolari procedure e tecniche di conciliazione, sostiene le parti nella ricerca di una definizione consensuale del conflitto. I modi alternativi di risoluzione delle controversie, come ad esempio la mediazione, consentono infatti alle parti di riallacciare il dialogo per trovare una soluzione al conflitto, anziché rinchiudersi in una logica di scontro.
Nel Libro verde relativo ai modi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile e commerciale diversi dall'arbitrato, la Commissione europea ricorda che lo sviluppo di queste forme di conciliazione deve essere inteso non come un modo per
rimediare alle difficoltà di funzionamento dei sistemi giudiziari, ma per creare una forma di pacificazione sociale su base più consensuale e più appropriata di un ricorso al giudice. La legislazione italiana prevede diverse forme di ADR.In modo molto generale, possono essere illustrate come segue:a. accordi consensuali di transazione di cui all'art. 1956 del codice civile;b. mediazione, quando le parti si rivolgono ad una terza parte indipendente per risolvere la loro controversia, giungendo così ad un accordo;c. conciliazione giudiziaria o extra giudiziaria (per un esempio di questo tipo di conciliazione, articoli 183, 320 e 322 del codice di procedura civile);d. arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie in alternativa alla decisione giudiziaria, previsto dall'art. 806 del codice di procedura civile. Tra le forme di conciliazione non contenziosa vi sono quelle per lo più spontanee e non regolamentate dallo Stato. A titolo di esempio: I Consigli di conciliazione ed arbitrato Telecom Italia e L'Ombusdman bancario. Altre forme di conciliazione non contenziosa previste da leggi speciali sono :_ Legge 11 maggio 1990 n.108 recante la conciliazione extra giudiziale in materia di diritto del lavoro (sindacali o amministrative) quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nella disciplina dei licenziamenti;_ Legge 29 dicembre 1993, n.580 concernente l'istituzione di commissioni arbitrali e conciliative presso le Camere di Commercio;_ Legge 18 giugno 1998, n.192 sulla conciliazione e l'arbitrato in materia di subfornitura nelle attività produttive;_ Legge del 2 marzo 1963, n.320 recante in materia agraria un tentativo obbligatorio di conciliazione precedente al giudizio.Le forme di conciliazione giudiziaria sono:_ Art. 185 c.p.c. : prevede il tentativo facoltativo di conciliazione che può essere rinnovato nel corso del giudizio (che può essere tentato dal giudice nella prima udienza di comparizione delle parti "tenta la conciliazione quando la natura della causa lo consenta" (183 c.p.c.). Il giudice quando tenta di conciliare non deve fare pressioni condizionando la volontà delle parti né deve anticipare il proprio convincimento, deve prospettare alle parti l'opportunità e la possibilità di addivenire ad un accordo senza però svolgere un ruolo attivo (per Ultima salvaguardare il proprio ruolo di terzietà ed imparzialità). Articolo poco usato,le parti stipulano accordi extragiudiziali. In caso di accordo raggiunto le parti firmano il verbale di conciliazione dinanzi al giudice e questo costituisce titolo esecutivo e la causa viene cancellata dal ruolo._ Art. 420 c.p.c. : il giudice del lavoro può tentare sempre la conciliazione nel processo del lavoro al di là della natura del diritto disponibile o indisponibile (molti dei diritti attinenti al lavoro sono indisponibili)._ Esiste anche nella materia delle locazioni un tentativo di conciliazione (art. 447-bis c.p.c.); _ Nella materia agraria è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazionegiudiziale (legge n.320 del 1963)._ Nella materia delle controversie relative alla separazione personale dei coniugi ed in materia di divorzio è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione delle parti da parte del Presidente del Tribunale (artt. 707 e 708 c.p.c. e legge n. 898 del 1970)._ Altre ipotesi sono previste per i procedimenti per la liquidazione degli usi civici (legge n. 1766 del 1927) e Tribunali regionali delle acque pubbliche (legge n.1775 del 1933 ).De iure condendo:Presso il Ministero della Giustizia è stata costituita una Commissione di studio presieduta dal Prof. Romano Vaccarella, che presenterà al Ministro l'elaborato schema di disegno di legge delega per la riforma del processo civile volto a realizzare un organico riesame della vigente normativa processuale civile, la razionalizzazione e l'effettiva accelerazione delle procedure, nonché ad introdurre una disciplina più moderna e funzionale del processo, anche con riguardo all'esecuzione ed all'adozione di forme alternative di definizione delle controversie. Fonte: www.giustizia.it